more info Estratto del regolamento CE 2037/2000 
  
Articolo 5 – Controllo dell’uso degli idroclorofluorocarburi (omissis), l’uso degli idroclorofluorocarburi e’ vietato:
1 (omissis) 

f) In tutte le applicazioni (omissis)

3. In deroga al paragrafo 1 l’uso degli idroclorofluorocarburi come agenti antincendio nei sistemi di protezione antincendio esistenti puo’ essere consentito ai fini di sostituzione dell’halon negli usi previsti nell’Allegato VII, alle seguenti condizioni: (omissis)

COSA E’ L’ALLEGATO VII:
ELENCA GLI USI CONSENTITI DEGLI HALON PER IMPIEGHI CRITICI
  
  
more info L'italia fino al D.M. del Ministero dell'ambiente del 03/10/2001
  
Allegato 1 - Elenco delle applicazioni consentite di idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio:
a.In sostituzione dell’Halon 1301:
1.Negli aerei (omissis)

2.In veicoli militari terrestri e in navi da guerra (omissis)

3.Per l’inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero e gas, e petrolchimico e nelle navi mercantili.

4.Per l’inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando, con presenza di personale, delle forze Armate o per altri indispensabili per la sicurezza del paese, quali:
-centri elaborazione dati e sale controllo delle infrastrutture ferroviarie, locomotori e materiale rotabile
-impianti di produzione e distribuzione energia elettrica, inclusi i centri di elaborazione dati
-porti e aeroporti
-centri direzionali, archivi e centri elaborazione dati delle Poste e Telecomunicazioni e del sistema creditizio
-archivi,biblioteche,collezioni di importanza storica e culturale appartenenti allo Stato, agli organi pubblici e privati essenziali per la sicurezza nazionale (omissis)
  
  
more info Sentenza della corte della CE
  
1. La Repubblica Italiana, mantenendo una disciplina che consente l’utilizzo di idroclorofluorocarburi negli impianti antincendio senza rispettare le restrizioni e le condizioni previste dall’art. 5, n.3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e’ venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento medesimo.

2. La Repubblica Italiana e’ condannata alle spese.
Silva de Lapuerta Küris Klučka

Cosi’ deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 luglio 2005
Il Cancelliere R.Grass
Il Presidente della Quinta Sezione R. Silva de Lapuerta
  
  
more info D.M del 20/12/2005
  
NEL DECRETO SI CONFERMA L’USO DEGLI HCFC SOLO PER USI CRITICI, COME INDICATO NEL REGOLAMENTO CE N.2037/2000
Perche’ consideriamo la norma ISO 14520:2006 anziche’ la norma nazionale UNI 10877:2000

Perche’ la norma UNI 10877 e’ l’adozione della norma ISO DIS14520:1998, ora superata.
Perche’ si e’ deciso da tempo di revisionare la norma UNI 10877:2000, ed il Gruppo di lavoro UNI “Sistemi fissi di estinzione incendio e materiali” si e’ riunito il giorno 4 Aprile 2006 a Roma e ne ha ratificato la revisione, con l’ adozione integrale della nuova norma ISO 14520:2006, gia’in vigore.

La nuova Norma Uni 10877 sara’ pubblicata a breve, probabilmente entro il mese di Giugno 2006
Perche’ la nuova norma ISO 14520:2006 sara’ adottata in ambito CEN, come deciso nel meeting di Berlino – Germania, del 16 Febbraio 2006 – CEN/TC 191/WG 6/TG3
  
  
   
more info NOVEC VIDEO
  
 

 

 

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